Donazione e successione: quali sono i rischi?


Forse ti starai chiedendo cosa c’entrano le donazioni fatte in vita con le successioni mortis causa, eppure nel complesso panorama del diritto successorio, la donazione ha un ruolo determinante nella corretta distribuzione dell’eredità. 

Le donazioni, infatti, rappresentano un ottimo strumento di pianificazione patrimoniale ma anche un rischio notevole, se non eseguite nel modo corretto.

Quando si parla di trasmissione del patrimonio nel diritto successorio, un capitolo di fondamentale importanza è rappresentato dalle donazioni.

Questo strumento, spesso percepito semplicemente come un atto di generosità, gioca, come anticipato, un ruolo cruciale nella pianificazione della successione ereditaria.

La donazione è un contratto mediante il quale, per spirito di liberalità, una parte (detta donante) arricchisce l’altra (detto donatario), trasferendo a quest’ultimo un diritto o obbligandosi verso questo a dare.



Questa definizione, contenuta nell’articolo 769 del Codice Civile, pone le basi per comprendere la natura giuridica della donazione e la sua rilevanza nel contesto delle successioni.

Nota una curiosità: nonostante la donazione sia a tutti gli effetti un contratto, nel Codice Civile non è contenuta nel Libro dei Contratti (Delle Obbligazioni, in realtà) ma in quello delle Successioni. 

Sai perché?

Perché si applicano i principi caratteristici del testamento, ad esempio: la prevalenza della volontà del donante. Tuttavia essendo un contratto, è necessario l’accordo delle parti: la donazione non si realizza senza l’accettazione del donatario.

So che vorresti spiegassi in modo ancora più semplice che cosa sia la donazione senza complessi giri di parole, quindi cercherò di farlo in modo ancora più diretto.

Le donazioni possono consistere nel dare gratuitamente qualcosa a qualcuno, oppure nell’obbligarsi formalmente a dare qualcosa in un secondo momento.

In ogni caso, il donatario otterrà un arricchimento patrimoniale grazie al conferimento liberale di un qualcosa che prima era nella sfera patrimoniale del donante, il quale così, si impoverisce.

La donazione è, ridotta ai minimi termini, un “regalo” e, in quanto tale,  non dovuto e senza corrispettivo di qualsivoglia natura (è quindi a titolo gratuito). 


Caratteristica differenziante della donazione rispetto ad altri metodi di trasferimento di diritti patrimoniali è, infatti, proprio la liberalità.

Ma che cos’è la liberalità?

È l’offerta completamente spontanea di privarsi di qualcosa a vantaggio di qualcun altro che, di contro, si arricchisce.

Dicevamo, la donazione è un regalo.

Quindi tutti i regali sono donazioni? Non esattamente.

Anzi, la legge ci dice che esiste una differenza tra “donazioni” e “donazioni di modico valore”: tra questi, potremmo dire, appartengono i regali comunemente intesi.

Nota bene che non c’è un limite economico prestabilito sotto il quale le donazioni sono da considerarsi di “modico valore”; l’aspetto interessante è che il valore più o meno alto della donazione si commisura alle condizioni economiche del donante.

Ma torniamo a noi e cerchiamo di capire meglio cosa sono, in pratica, le donazioni e come rilevano ai fini successori.

Il trasferimento a titolo gratuito:

  • di un immobile
  • di beni mobili (un’auto, un ciclomotore, una collezione di vini pregiati, tutta la biblioteca, i diamanti, la collana d’oro, etc.)
  • di un’azienda, di un suo ramo o di quote societarie
  • di una somma di denaro
  • di un diritto di credito (“Giuseppe mi deve 10.000 euro, lo dono a mio nipote Silvia”)

Le donazioni indirette sono, di fatto, donazioni a tutti gli effetti ma “mascherate” da altro negozio giuridico, ad esempio:

  • La remissione di un debito (“Ti avevo prestato 25.000 euro per l’acquisto della cucina nuova, rinuncio al diritto al credito”
  • La compravendita di un bene ad un prezzo irrisorio (Il padre vende alla figlia la propria auto del valore di 35.000 euro al prezzo di 100 euro)
  • L’estinzione del debito verso terzi (“Pago io la parte rimanente del tuo mutuo”)
Donazioni e successioni
Come le donazioni possono influenzare le successioni

La donazione  è un atto solenne.

Ciò significa che, affinché sia valido, è necessaria la forma dell’atto pubblico davanti al notaio. Alla redazione dell’atto devono inoltre essere presenti due testimoni che non siano parenti, coniugi o affini, né interessati all’atto.

C’è un caso nel quale, per realizzare la donazione, non è necessario recarsi  davanti al notaio: che la donazione sia di modico valore.

In tal caso è sufficiente la consegna manuale del bene; va da sé che la donazione di immobile di proprietà del donante dovrà sempre essere fatta con atto pubblico perché non è possibile consegnare il bene.

Ad esempio: un padre può regalare un divano del valore di 500 euro al figlio senza dover andare davanti al notaio. Allo stesso modo, una nonna può donare la propria auto usata alla nipote senza bisogno di atto pubblico.


Come anticipato prima, la modicità della donazione va rapportata alle condizioni economiche del donante. Pertanto, se la nonna in questione fosse una signora senza grandi patrimoni e l’auto donata al nipote fosse una vettura del valore di 50 mila euro, andrebbe fatta una donazione formale dinanzi al notaio. 

Se si tratta di donazioni indirette, esse non richiedono a pena di nullità l’atto pubblico, ma sono sottoposte ugualmente ai limiti di disponibilità, che vedremo a breve, per quanto riguarda la successione.

Le donazioni, abbiamo visto, sono atti di liberalità, non dovuti, compiuti in vita dal donante senza apparente motivo, se non quella di arricchire qualcun altro. 

Ma come si collegano esattamente al concetto di successione, quel processo che entra in gioco alla morte di una persona?

Come saprai, quando una persona muore, si apre la successione. 

Questo momento segna l’inizio di un percorso legale che porterà all’effettiva divisione ereditaria, ossia la  ripartizione del patrimonio del defunto tra gli eredi, secondo le disposizioni testamentarie o, in mancanza, secondo le regole di legge.

 Le donazioni fatte in vita dal defunto non restano estranee a questo processo.

Facciamo degli esempi per capire, alla radice, il significato della disciplina che unisce le donazioni alla successione.

Muore Alessandro di 70 anni, lasciando la vedova Marilena e 2 figli: Virginia e Luca; Virginia ha 1 figlio di 10 anni e Luca nessuno.

Mentre era in vita, Alessandro ha donato 20.000 euro alla figlia Virginia per pagare l’università al nipote. Luca, di contro, ha comprato ad un prezzo irrisorio la moto d’epoca del padre che, indirettamente gliel’ha così donata.

Nel testamento, Alessandro lascia ¾ del consistente patrimonio residuo all’amico di infanzia Filippo.

Come abbiamo già visto qui, ci sono delle quote di eredità che spettano, a prescindere dalle volontà del defunto, ai legittimari.

Sono porzioni di patrimonio intoccabili.

In questo caso, i legittimari sono i figli e la moglie e la quota disponibile (libera) per l’amico dovrebbe corrispondere ad ¼.

Ma pensiamo anche ad un caso più semplice: prima di morire Alessandro ha donato la casa al mare alla figlia, un garage in centro città alla moglie e la massa ereditaria alla sua morte consiste di soli 20.000 euro e di 1 moto d’epoca.

Sarebbe corretto tenere in considerazione solo il patrimonio residuo post mortem?


A quanto ammonta l’asse ereditario, se in vita sono state fatte delle donazioni ai legittimari? E la quota disponibile in base agli eredi sopravvissuti? A quanto ammontano le donazioni fatte in vita? Le donazioni, concorrono a formare la quota ereditaria che spetta ai legittimari? E se sì, in che misura? Si devono operare degli “aggiustamenti” per ristabilire l’equità?

Ebbene, ecco svelato il rapporto tra donazioni e successioni e anticipato il rischio che si cela dietro alle donazioni, in sede di successione mortis causa.

Attraverso il meccanismo della riunione fittizia prima, e della collazione e azione di riduzione poi, la legge vuole ristabilire un trattamento equo e paritario nella divisione dell’eredità, a beneficio dei familiari più prossimi del defunto.

donazioni e successioni
Le donazioni e l’impatto sulle successioni

All’apertura della successione, ha luogo un’operazione preliminare: la c.d. riunione fittizia.

È proprio qui che entrano in gioco le donazioni fatte in vita dal de cuius (dal defunto).

Strettamente legato alla riunione fittizia è l’istituto della collazione.

L’art 737 c.c. disciplina la collazione nello specifico, di cui riportiamo il testo, per comodità:

“I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile“

La riunione fittizia si riferisce specificamente all’operazione contabile attraverso la quale i beni donati vengono immaginariamente riaggregati al patrimonio del defunto, al solo scopo di calcolare le quote di eredità spettanti agli eredi legittimi (cioè le quote di riserva) e la quota disponibile (quella di cui il defunto poteva liberamente disporre con testamento o donazioni).

Questo non implica che i beni donati debbano essere fisicamente restituiti, ma che il loro valore influisce sul calcolo delle quote ereditarie.

Immagina proprio un calcolo matematico per cui tutto ciò che è stato donato in vita (donatum) viene conferito e si somma a quello che rimane dopo la morte (relictum).

In questo modo, la massa ereditaria aumenta e su questo risultato si calcolano le quote dei coeredi, come se le donazioni fossero un anticipo dell’eredità.

C’è proprio una formula cui si fa riferimento: 

Eredità = Relictum + Donatum – Debiti

La collazione è il meccanismo attraverso il quale i beni donati in vita dal defunto vengono, in un certo senso, “portati indietro” all’interno della massa ereditaria per essere presi in considerazione nella divisione dell’eredità tra gli eredi.

Questo processo serve a assicurare che la divisione del patrimonio avvenga in modo equo, tenendo conto di quanto già ricevuto dagli eredi sotto forma di donazioni inter vivos.

  • i figli
  • i discendenti (nipoti, pronipoti, etc)
  • il coniuge
  • il coniuge separato


    che abbiano accettato l’eredità. 


Se infatti, uno di questi soggetti avesse sì ricevuto una donazione prima della morte del parente, ma rinunciasse all’eredità, non sarebbe tenuto alla collazione.

E se il defunto aveva espressamente dichiarato che una certa donazione non va considerata in sede di divisione ereditaria?

È il caso della c.d. dispensa dalla collazione ed è valida ed efficace se e solo se questa rientra nella quota disponibile, ossia in quella porzione di eredità di cui il defunto poteva liberamente disporre in sede testamentaria. 

La funzione della collazione è quella di preservare l’equilibrio tra gli eredi, secondo quanto determinato dal testamento o dalla legge. Diversamente dalla riunione fittizia, nella collazione l’integrazione delle donazioni al patrimonio disponibile alla morte del de cuius è effettiva (e non solo teorica).

Ma cosa succede se le donazioni effettuate in vita dal defunto compromettono le quote di legittima degli eredi?

Qui entra in scena l’azione di riduzione. 

Questa azione consente agli eredi legittimi di richiedere che le donazioni siano ridotte, qualora eccedano la quota di patrimonio che il defunto avrebbe potuto disporre liberamente, salvaguardando così le porzioni di eredità spettanti per legge.

L’azione di riduzione ha l’obiettivo di proteggere la quota di legittima; tale processo si limita a un semplice calcolo nell’ambito della riunione fittizia, qualora la legittima non risulti compromessa. 

Le donazioni, sebbene siano gesti di generosità e strumenti di pianificazione patrimoniale, comportano diversi rischi, soprattutto se non pianificate accuratamente:

  • Lesione della quota di legittima: Una donazione eccessiva può ridurre significativamente la porzione di eredità destinata ai legittimari, esponendo il donante all’azione di riduzione da parte degli eredi legittimi.
  • Implicazioni fiscali: Le donazioni possono essere soggette a tassazione, e la mancata attenzione alle normative fiscali può comportare oneri inaspettati per il donatario.
  • Rischio di incomprensioni familiari: Donazioni significative o percepite come ingiuste da parte di alcuni membri della famiglia possono generare conflitti o contenziosi.
  • Rischi legati alla reversibilità delle donazioni: In casi eccezionali, come l’azione di riduzione, il donatario può essere costretto a restituire i beni donati, con tutte le complessità legali e pratiche che ciò comporta.
  • Incapacità futura del donante: Una donazione troppo generosa potrebbe mettere a rischio la sicurezza finanziaria del donante stesso, nel caso in cui si trovino in difficoltà economiche future.

Le donazioni possono rendere ancora più difficile un momento delicato come la successione. 

Se, da un lato, le donazioni rappresentano un potente strumento di pianificazione patrimoniale che consente di trasferire beni in vita, dall’altro, esse possono introdurre rischi significativi se non gestite con la dovuta cautela.

Le implicazioni di queste azioni si estendono ben oltre il mero trasferimento di beni, influenzando l’equilibrio delle quote ereditarie e potenzialmente compromettendo i diritti dei legittimari.

È dunque fondamentale procedere con attenzione, avvalendosi della competenza di professionisti esperti in materia.

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