Come impugnare il testamento olografo per privarlo di efficacia.
Nel contesto giuridico italiano, la questione dell’impugnazione di un testamento olografo rappresenta un tema di notevole importanza e di frequente consultazione.
In questa pagina, esploreremo in modo chiaro e accessibile come e perché un testamento olografo può essere impugnato, quali sono le procedure da seguire e quali diritti possono far valere gli eredi nel caso di potenziali irregolarità.
Il testamento olografo è uno dei 3 modi previsti dall’ordinamento italiano con cui una persona può disporre dei propri beni per il momento in cui non ci sarà più.
È la forma più comune ed economica per decidere il destino del proprio patrimonio dopo la morte. È infatti sufficiente un pezzo di carta e una penna per esprimere validamente le proprie volontà.
A differenza del testamento pubblico e segreto, non è richiesto l’intervento di un notaio e, pertanto, non è necessario sostenere alcun costo per redigerlo validamente.
Nonostante la sua apparente semplicità, spesso però emergono controversie relative alla sua validità o interpretazione.
Il testamento olografo, se rispetta i requisiti formali definiti dal codice civile, è perfettamente valido come testamento, al pari del testamento redatto davanti al notaio.
I tre specifici requisiti formali contenuti nell’’art. 602 del Codice Civile sono: l’autografia, la data e la sottoscrizione; ossia dev’essere interamente scritto, datato e firmato di pugno dal testatore.
Vediamo nello specifico i requisiti formali di validità del testamento olografo.
Il testamento olografo deve essere necessariamente e integralmente scritto a mano dal testatore in persona a penna (o matita). Non è ammessa la scrittura con mezzi meccanici (macchina da scrivere o computer), né la scrittura, ovviamente, di un’altra persona. La scrittura dev’essere chiara nella terminologia adottata, leggibile e comprensibile.
Qualora il requisito dell’autografia non sia rispettato, il testamento è nullo e si potrebbe già procedere con l’impugnazione del testamento o per iniziare un procedimento di divisione ereditaria consensuale.
Il testamento olografo deve riportare il giorno, il mese e l’anno in cui è stato scritto. È valida anche altra indicazione temporale, purché sia inequivocabile (es. Epifania 2008).
La presenza della data nel testamento olografo è essenziale principalmente per verificare, all’occorrenza, la capacità di intendere e di volere del testatore nel momento in cui il documento è stato redatto.
Inoltre, serve a identificare, in presenza di più testamenti redatti dalla stessa persona, quale dei documenti sia il più recente e quindi abrogativo dei precedenti.
Se la data è assente o incompleta, ciò rende il testamento potenzialmente annullabile e si ha la possibilità di rivolgersi ad un avvocato specializzato in consulenza per eredità per chiedere ulteriori delucidazioni.
La firma del testatore serve a identificarlo chiaramente; può includere il nome completo o un soprannome, purché identifichi univocamente la persona.
La firma, in originale, deve necessariamente essere apposta al termine del documento, pena la nullità.
Dopo il rinvenimento di un testamento olografo, è necessario presentarlo a un notaio per la pubblicazione.
Questo processo non incide sull’apertura della successione, che si apre alla morte del de cuius, ma serve a rendere il testamento produttivo di effetti. Il notaio redige un atto pubblico che viene depositato presso il suo studio e annotato nel “Registro generale dei testamenti”.
Il testamento, in generale, può essere impugnato da chiunque possa vantare un diritto sull’eredità in oggetto.
Se vuoi capire meglio che cos’è l’impugnazione del testamento in generale, perché e quando si fa, vai alla pagina generale:
Il testamento olografo è invalido, in tutto o in parte, quando presenta irregolarità nella forma (come visto sopra) o nella sostanza.
Anticipiamo che i vizi sostanziali, ossia le “irregolarità” che riguardano il contenuto, sono gli stessi sia per il testamento olografo che per quello pubblico.
Le irregolarità (vizi) possono determinare la nullità, l’annullabilità o la riducibilità dell’intero testamento o solo di singole disposizioni.
Se parliamo di vizi sostanziali del testamento olografo, nullità e annullabilità rilevano diversamente ai fini della tutela dei terzi che abbiano acquistato da chi non era veramente erede.
Infatti, il testamento nullo non produce alcun effetto dall’inizio, proprio come se non fosse mai esistito. Un testamento annullabile produce invece effetti fino a quando non viene annullato.
Il testamento olografo è interamente nullo qualora nel documento manchi l’autografia e la sottoscrizione.
Come visto, la legge prescrive tassativamente requisiti formali essenziali per la sua validità; qualora manchino, il documento contenente le ultime volontà del testatore, non può essere considerato un testamento valido ai fini di legge.
L’impugnazione del testamento olografo per farne dichiarare la nullità è imprescrittibile.
Entro 5 anni dalla data delle esecuzioni testamentarie, può essere richiesto l’annullamento dell’intero testamento olografo:
– Per difetti di forma diversi da quelli che ne determinano la nullità
– Per incapacità di intendere e di volere del testatore.
L’impugnazione del testamento olografo può essere promossa anche per invalidare o modificare singole disposizioni, senza che venga compromesso l’intero l’atto.
Le disposizioni che possono essere dichiarate nulle sono:
quelle basate su un motivo illecito unico e determinante che risulti, anche implicitamente
quelle in favore di persona incerta
quelle in cui l’individuazione del destinatario sia rimessa all’arbitrio di un terzo.
Le singole disposizioni che possono essere invece annullate sono quelle in cui emerga che la volontà del testatore non era libera e consapevole, ossia nei casi di errore, violenza e dolo.
In tutte le ipotesi citate, l’annullabilità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuto notizia della violenza, del dolo o dell’errore.
Pur essendo valido ed efficace, è impugnabile anche il testamento olografo che leda i diritti dei legittimari.
Se la quota di legittima viene infatti intaccata dalle disposizioni contenute nel testamento, quest’ultime saranno riducibili per mezzo di impugnazione, mediante l’azione di riduzione al fine di reintegrare la quota di riserva (non intaccabile) agli eredi legittimari.
L’impugnazione del testamento olografo per lesione di legittima si prescrive in 10 anni dall’apertura del testamento.
Sebbene il testamento olografo rappresenti un metodo rapido ed economico per disporre delle ultime volontà, è cruciale riconoscere che questa forma di testamento può nascondere significative problematiche che potrebbero mettere in discussione la legittimità dell’intero documento.
Problemi quali la possibile contraffazione, incompletezza, invalidità, o violazione dei diritti degli eredi legittimari possono non solo invalidare il testamento, ma anche causare estenuanti contese legali.
Se sei un potenziale erede o hai motivo di credere che il testamento olografo del tuo caro possa essere affetto da irregolarità che comprometterebbero la divisione ereditaria, è essenziale agire con informazione e cautela.
Ecco che l’assistenza di un avvocato esperto in diritto delle successioni è decisiva per valutare la validità del testamento e per intraprendere, se necessario, un’azione legale per tutelare i tuoi diritti.
Ricorda che impugnare un testamento non è solo un diritto, ma può essere un passo necessario per assicurare che la distribuzione dell’eredità rispecchi la vera volontà del defunto e rispetti la legge.
Non esitare a contattare il nostro studio legale per una consulenza approfondita e per valutare le opzioni legali in caso di dubbi o contestazioni legate al testamento olografo della persona a te cara
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