Rinuncia all’eredità: come funziona l’istituto?

Come si effettua la rinuncia all’eredità?

Nella successione ereditaria può capitare che i chiamati decidano di voler rinunciare all’eredità per evitare di farsi carico dei debiti di cui è gravato l’asse ereditario o per permettere il subentro ad altri soggetti,

La rinuncia all’eredità è l’atto che permette di rimettere la propria quota ereditaria agli altri aventi diritto.

Come si effettua la rinuncia all’eredità? Quali sono gli effetti?.. e i termini da rispettare?

Conoscere la portata dell’istituto non è poi così difficile. Prenditi qualche minuto. Troverai tutte le risposte che cerchi!

Cos’è e come si effettua la rinuncia all’eredità?

La rinuncia è un atto formale. Ciò significa che non può essere effettuata con una scrittura privata o tacitamente come invece permette l’accettazione.

La rinuncia all’eredità si attua esclusivamente con una dichiarazione formale da effettuare obbligatoriamente presso la Cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione, oppure con atto notarile su tutto il territorio dello Stato. Per essere precisi la dichiarazione di rinuncia viene conservata in Tribunale nel “Registro delle successioni”.

Come accade per l’accettazione dell’eredità, anche la rinuncia non può essere:

  • parziale;
  • sottoposta a condizione o termine.

Ciò significa che l’erede non può scegliere di rinunciare soltanto ad alcuni beni della successione né può decidere di rinunciare all’eredità fino a una determinata data.

Inoltre viene considerata nulla la rinuncia che avviene:

  • dietro pagamento di un corrispettivo;
  • in favore di un solo erede o di un gruppo di eredi (escludendo la totalità degli aventi diritto).

Occorre precisare che nell’ultimo caso non solo la rinuncia all’eredità viene considerata nulla, ma addirittura provoca l’effetto contrario. Infatti, la rinuncia dietro corrispettivo o in favore della non totalità degli eredi viene considerata dalla legge come una forma di accettazione dell’eredità.

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Chi può effettuare la rinuncia all’eredità?

La rinuncia può essere effettuata da chiunque ne abbia il diritto. Cioè chiunque sia nelle condizioni di poter accettare la propria quota di eredità, può anche decidere di rinunciarvi.

La legge non impone regole particolari, sia che si tratti di rinuncia legittima o testamentaria. La prerogativa è che ciò avvenga nella totale libertà e imparzialità della scelta, qualunque sia la ragione del rinunziante. Il caso più comune riguarda chi si trova nella situazione di voler rinunciare ad un’eredità su cui gravano numerosi debiti.

Nel caso di minori d’età, interdetti, inabilitati e di persone giuridiche la rinuncia avviene da parte di chi ha la rappresentanza. Nel caso specifico del minore d’età, la dichiarazione di rinuncia deve essere presentata da entrambi i genitori, previa l’autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.

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Quali sono i termini da rispettare?

La rinuncia all’eredità deve essere domandata entro 10 anni dall’apertura della successione. Tuttavia esistono dei casi particolari che dettano termini prescrizionali differenti:

  • i chiamati in possesso di beni ereditari possono rinunciare entro 3 mesi dall’apertura della successione;
  • in caso di azione interrogatoria il Tribunale può fissare un termine più breve per far fronte alle sollecitazioni degli altri aventi diritto.
  • nell’ipotesi di accertamento giudiziale dello stato di figlio il termine decorre dalla data della sentenza definitiva.

Ad ogni modo sarebbe preferibile presentare la dichiarazione di rinuncia all’eredità prima che venga presentata la dichiarazione di successione e prima che si proceda alla divisione ereditaria dei beni. Va da sé che la dichiarazione di rinuncia presentata anzitempo rispetto all’apertura della cui successione si tratta è considerata “nulla”.

La rinuncia all’eredità può anche essere revocata, fintanto che il subentrante nella rinuncia non abbia accettato a sua volta.

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Quali sono gli effetti della rinuncia?

Chi rinuncia all’eredità vuole impedire volutamente di far subentrare nel proprio patrimonio i diritti ed i doveri derivanti dalla successione ereditaria. In sostanza il rinunziante, qualunque sia la ragione, decide di voler perdere e cedere con efficacia retroattiva la titolarità della sua quota; è come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.

Il rinunziante, perdendo la titolarità della propria quota, non sarà più responsabile del patrimonio ereditario. Pertanto i creditori del de cuius non potranno rivolgersi direttamente al rinunziante per richiedere di soddisfare i loro crediti con la sua quota. Di fatto il rinunziante non possiede più alcunché.

Però, bisogna considerare che nonostante la rinuncia all’eredità, i creditori possono pur sempre impugnare l’atto e farsi autorizzare dal Tribunale l’accettazione dell’eredità in nome e per conto del rinunziante. In questo modo i creditori potranno “agire” propriamente nella quota ereditaria del rinunziante, con l’unico fine di soddisfare i loro crediti.

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Tuttavia esistono alcune eccezioni in merito agli effetti sostitutivi della rinuncia. Per esempio il rinunziante potrà ritenere ciò che hai ricevuto in donazione dal de cuius, purché non gravante sulla quota di legittima. Inoltre, pur considerando la retroattività della dichiarazione, rimangono sempre efficaci gli atti conservativi e di amministrazione compiuti prima della rinuncia; inclusi tutti i rimborsi, da parte di chi abbia legittimamente accettato l’eredità, per le spese sostenute dal rinunziante.

Infine occorre sapere che il coniuge superstite del de cuius, benché abbia optato per la rinuncia dell’eredità, mantiene sempre intatti alcuni diritti:

  • il diritto alla pensione di reversibilità;
  • i diritti sulle rendite derivanti dalle polizze assicurative sulla vita contratte dal de cuius;
  • il diritto di abitazione o d’uso della casa di famiglia.

Chi subentra nella quota ereditaria del rinunziante?

Tanto per cominciare occorre fare subito una distinzione tra successione legittima e testamentaria, perché ne conseguono situazioni differenti l’una dall’altra.

Nelle successioni legittime la quota del rinunciate verrà ripartita equamente tra gli altri coeredi legittimi. Salvo il diritto di rappresentazione (una sorta di delazione ereditaria indiretta) dei discendenti che li farebbe subentrare nella sostituzione (nel luogo e nel grado del loro ascendente). Nell’ipotesi in cui non vi siano altri coeredi legittimi la quota di rinuncia verrà devoluta a coloro ai quali spetterebbe.

Nelle successioni testamentarie la quota di rinuncia verrà ripartita equamente tra gli altri coeredi testamentari. Salvo disposizione specifica del de cuius in merito all’assegnazione della quota oggetto della rinuncia. Nell’ipotesi in cui non vi siano altri coeredi testamentari la quota verrà devoluta agli eredi legittimi, o in mancanza, agli altri aventi diritto ai quali spetterebbe.

LA DEVOLUZIONE DELLA QUOTA OGGETTO DI RINUNCIA NELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

Come viene assegnata la quota nella legittima?

  • Nel caso in cui il rinunziante abbia dei discendenti, questi potranno accettare la quota oggetto della rinuncia per rappresentazione.
  • Se il rinunziante non ha discendenti ma solo ascendenti, saranno loro i destinatari della quota.
  • In mancanza di discendenti e ascendenti, la quota andrà ad accrescere le quote degli altri coeredi.
  • In mancanza di parenti in linea retta e collaterale, la quota verrà ripartita tra gli altri aventi diritto.
  • Nel caso in cui non vi siano parenti e in mancanza di ogni successibile, la quota verrà devoluta allo Stato.

LA DEVOLUZIONE DELLA QUOTA OGGETTO DI RINUNCIA NELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Quali sono le disposizioni specifiche del testatore in merito all’assegnazione della quota?

  • Il testatore può disporre le regole della sostituzione ordinaria.
  • Il testatore può disporre per la devoluzione tra eredi legittimi.
  • Il testamento può prevedere l’accrescimento tra tutti i coeredi.<p>

Ricapitolando

La rinuncia all’eredità si effettua con una dichiarazione formale presso la Cancelleria del Tribunale oppure con un atto notarile.

Chiunque sia nelle condizioni di poter accettare l’eredità, può anche decidere di rinunciarvi. La rinuncia fa cessare ogni effetto patrimoniale della successione con efficacia retroattiva. Il rinunziante è come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.

Deve avvenire entro 10 anni dall’apertura della successione. Tuttavia esistono dei casi particolari per i quali sono previsti termini più brevi. Ad ogni modo è sempre meglio agire tempestivamente e presentare la dichiarazione di rinuncia prima che venga presentata la dichiarazione di successione e prima che si proceda alla divisione dei beni.
Per ciò che riguarda l’assegnazione della quota di rinuncia, occorre fare subito un distinguo tra successione legittima e testamentaria, perché ne conseguono situazioni differenti l’una dall’altra.

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