![Revoca rinuncia eredità: condizioni e termini essenziali](https://www.difesaereditaria.it/wp-content/uploads/2019/11/revoca-rinuncia-eredità-e1573884603459.jpg)
Quando si rinuncia all’eredità senza ponderare al meglio la decisione, si potrebbe voler tornare sui propri passi per accettare l’eredità.
Effettuata la dichiarazione, però, non sempre ti sarà possibile fare marcia indietro.
Infatti, se generalmente la Legge ammette l’istituto della revoca, in certi casi un ripensamento potrebbe non esserti più consentito.
Quali sono le condizioni ed i termini essenziali per poter effettuare la revoca della rinuncia all’eredità?
Prenditi 2 minuti, troverai tutte le risposte che cerchi.
Cos’è la revoca della rinuncia?
La “revoca rinuncia eredità” è la dichiarazione contraria all’atto di rinuncia.
L’atto con il quale il rinunciante esprime la volontà di essere riammesso alla successione come titolare della propria quota.
L’effetto è quello di riportare i fatti all’origine, prima della rinuncia.
Ma vediamo cosa prevede nello specifico la norma in merito a modi e tempi per la revoca della rinuncia:
Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altri dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.
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Revoca rinuncia eredità: le condizioni necessarie per la dichiarazione contraria all’atto di rinuncia
Il Legislatore ha previsto la revoca della rinuncia esclusivamente in presenza di tre condizioni fondamentali:
- la revoca va fatta entro il termine ordinario decennale per poter accettare l’eredità;
- l’eredità oggetto di rinuncia non deve essere già stata accettata dagli altri chiamati;
- la revoca non deve comportare alcun pregiudizio ai terzi eventuali che abbiano già acquistato in buona fede i beni dell’eredità.
La rinuncia all’ eredità non causa automaticamente la perdita della possibilità di diventare eredi. Infatti, affinché il chiamato perda definitivamente la possibilità di acquistare l’eredità deve venire meno anche una sola delle sopracitate condizioni.
Fintanto che il chiamato che ha rinunciato all’eredità non perde il diritto di accettare a causa dell’accettazione dei successivi chiamati, egli può revocare la sua decisione, così da essere riammesso a pieno titolo alla successione ereditaria.
Revoca rinuncia eredità: espressa o
tacita?
La forma richiesta per la revoca è stata una questione piuttosto dibattuta dalla Giurisprudenza.
Tra i diversi orientamenti della Giurisprudenza è prevalso quello secondo cui la revoca non necessità della forma solenne richiesta per la rinuncia, e può essere effettuata nelle medesime forme previste per l’accettazione dell’eredità:
- revoca della rinuncia espressa
- revoca della rinuncia tacita
La Giurisprudenza, infatti, ha stabilito che la revoca non è un atto autonomo rispetto all’ accettazione, ma rappresenta solo l’effetto della sopravvenuta accettazione del rinunciante.
Dunque (considerando che la rinuncia non determina la perdita del diritto di accettazione sino al verificarsi delle suddette cause di estromissione) la revoca può essere effettuata sia con una dichiarazione formale che tacita.
La revoca tacita della rinuncia avviene attraverso comportamenti concludenti incompatibili con la ipotetica volontà di non voler accettare l’eredità oggetto della rinuncia.
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Come si effettua la revoca espressa della rinuncia all’eredità?
La revoca espressa della rinuncia all’eredità, mediante la quale il rinunciante dichiara la successiva accettazione, si effettua in Tribunale o presso un notaio.
Il Tribunale competente è quello dove si è avuta l’apertura della successione ereditaria.
Il rinunciante deve recarsi presso la Cancelleria del Tribunale per rendere la dichiarazione contraria all’atto di rinuncia.
Unitamente al modulo per la domanda di revoca ti serviranno:
- 1 marca da bollo da 16.00€ per l’atto originale;
- 1 marca da bollo per la copia conforme dell’atto (10.62€ rilascio in 5 giorni – 31.86€ rilascio immediato);
- Copia del versamento della tassa di registrazione pagata con il modello F24 (ricordiamo che l’imposta è sempre unica anche in caso di più eredi);
- Copia conforme del verbale della precedente rinuncia.
Ad ogni modo, per evitare ogni incertezza sulla documentazione richiesta, non esistendo un modello uniforme, è preferibile informarsi preventivamente presso la Cancelleria del Tribunale.
FORSE VUOI SAPERE: Quando conviene rinunciare all’eredità?
Ricapitolando
La revoca della rinuncia all’eredità è l’atto con il quale l’erede che precedentemente ha rinunciato all’eredità esprime la sua volontà a voler essere riammesso nella successione come titolare della propria quota.
La revoca della rinuncia può essere effettuata esclusivamente in presenza di tre presupposti fondamentali:
- non deve essere decorso il termine di 10 anni dall’apertura della successione;
- l’eredità non deve essere già stata accettata dagli altri chiamati;
- l’atto non deve comportare alcun pregiudizio ai terzi;
- la revoca non necessita della forma solenne richiesta per la rinuncia e può essere effettuata sia in modo espresso che tacito.
La procedura per la revoca espressa può essere effettuata direttamente presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione o presso un notaio.
Buon giorno se lo zio che non ha nessuno tranne 5 fratelli in tutto ma defunti e i nipoti in tutto 5 cioè 1 per fratello vengono chiamati all’eredità ma uno di loro rinuncia la sua parte la può prendere il figlio di questo nipote?O va ai restanti fratelli?grazie
Buongiorno Grazia, nel caso da Lei citato opera il fenomeno della rappresentazione per cui qualora il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità spettante al primo chiamato si devolve ai discendenti di quest’ultimo, quindi nel caso di specie al figlio del nipote. Avv. Alberto Frigotto
Salve, un’ assicurazione sulla vita può intervenire in caso di rinuncia all’eredità. Mi spiego meglio, mio padre defunto in passato ha fatto un mutuo con la banca ed un’assicurazione sulla vita, però senza riportare eventuali terzi assicurati (es. i figli), ora noi figli abbiamo fatto la rinuncia all’eredità, l’assicurazione copre il mutuo della Banca oppure no? Grazie
Buongiorno Giacomo, la polizza sottoscitta è proprio volta a tutelare l’Istituto Bancario per il caso morte del mutuatario, per cui sarà la compagnia assicurativa ad intervenire per farsi carico del debito residuo.
In ogni caso il quadro sarà più chiaro con la lettura delle condizioni generali della polizza.
Cordialmente.
Avv. Alberto Frigotto
Buongiorno
se avviene la rinuncia all’eredità ed altri eredi legittimi ed altri eredi sono subentrati alla quota del rinunciante non esiste alcuno strumento per revocare la rinuncia ?
Grazie
Buongiorno Francesco, se c’è già stata accettazione da parte dei chiamati successivi non è possibile accettare l’eredità in quanto la rinuncia è revocabile fintanto che non avviene l’accettazione da parte di questi.
Cordialmente.
Avv. Alberto Frigotto
Buongiorno,
L’accettazione successiva alla revoca di una rinuncia può essere effettuata con beneficio di inventario?
Grazie,
Cristian
Buongiorno Cristian, essendo la revoca della rinuncia una nuova accettazione, ritengo sia possibile effettuatla con beneficio d’invetario, purché la persona non fosse nel possesso di beni ereditari all’apertura della successione.
Cordialmente.
Avv. Alberto Frigotto
buonasera se tre fratelli rinunciano all’eredità (i nuovi eredi non hanno ancora accettato) ma successivamente uno dei tre vuole revocare la rinuncia, questo è possibile? e in un secondo momento questi può rinunciare di nuovo? Grazie
Buongiorno Tonino, certo, è possibile revocare la rinuncia accettando l’eredità. In tal caso non deve essere prescritto il termine per l’accettazione né i successivi chiamati devono aver accettato l’eredità. Una volta revocata la rinuncia, ritengo non sia possibile rinunciare una seconda volta, essendo avvenuta l’accettazione.
Cordialità.
Avv. Alberto Frigotto
buon giorno ,vorrei sapere ,avendo io effettuato la rinuncia della eredità presso un notaio ,se posso effettuare la revoca presso il tribunale o obbligatoriamente presso lo stesso notaio ? grazie
Buongiorno Piero, certo, la revoca della rinuncia può essere effettuata c/o il Tribunale.
Cordialmente.
Avv. Alberto Frigotto
Buongiorno Avvocato.
Due eredi su tre rinunciano all’eredità del padre con dichiarazione presso la cancelleria del tribunale.
Il terzo erede non rinuncia espressamente, ne mette in atto comportamenti che facciano pensare che abbia accettato l’eredità del padre, e muore improvvisamente.
Il vedovo di quest’ultimo erede ritiene che gli eredi rinunciatari dell’eredità del padre, per legge, rientrino nuovamente in quell’eredità come se non avessero mai esercitato il diritto alla rinuncia. Secondo lei è plausibile?
Buongiorno Eli,
da quello che mi sembra di capire dalla sua ricostruzione l’unico eventualmente a poter accettare ancora l’eredità è “l’erede dell’erede deceduto improvvisamente”, in quanto il diritto di accettare l’eredità si trasmette anch’esso al proprio erede se questi muore prima di avere accettato, sempre che sussitano tutti i presupposti per fare l’accettazione.
In ogni caso per avere chiaro il quadro bisognerebbe approfondire la questione nel dettaglio.
Cordialmente.
Avv. Alberto Frigotto