Apertura successione: come si determina la data e il luogo?

 Come si determina la data e il luogo di apertura della successione ereditaria?


L’apertura della successione segna il momento esatto in cui il patrimonio ereditario rimane privo di titolare, nell’attesa di essere trasmesso, tramite una serie di adempimenti, agli eredi.

Ma quali sono le peculiarità dell’istituto? Come si determina la data e il luogo di apertura della successione?

Leggendo questo post potrai conoscere il luogo e il momento che congiuntamente determinano l’apertura della successione ereditaria.

L’apertura della successione non determina il trasferimento automatico dell’eredità!

Anzitutto devi sapere che al momento dell’apertura della successione ereditaria si manifestano determinate esigenze:

  1. identificare il destinatario o i destinatari della devoluzione (cosiddetti successibili);
  2. consentire ai chiamati di scegliere se (e come) accettare l’eredità;
  3. custodire e garantire l’integrità dell’eredità giacente.

Prima di affrontare il tema dell’apertura della successione voglio aprire una piccola parentesi in merito alla capacità di succedere, che consiste nella suscettibilità a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di un altro soggetto defunto, che si acquisisce con la nascita.

Quindi sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati al momento dell’apertura della successione ereditaria e che chiaramente sono ancora vita.

Fino a qui nulla di diverso dalla capacità giuridica, se non fosse che la capacità di succedere si estende anche ai concepiti e, in casi particolari, anche ai non ancora concepiti.

Per comprendere appieno il fenomeno occorre fare un distinguo per quanto riguarda le persone fisiche:

  • nella successione legittima hanno la capacità di succedere anche tutti coloro che non sono ancora nati ma sono stati comunque concepiti (ossia coloro che sono nati entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta).
  • nella successione testamentaria hanno la capacità di succedere non solo i concepiti, ma addirittura coloro che non sono stati ancora concepiti al momento della morte del de cuius, figli di una persona vivente alla data di apertura della successione.

Sono sempre salve le ipotesi in cui viene negata la capacità di succedere all’eredità: i cosiddetti casi di indegnità.

Infine hanno la capacità di succedere, in casi particolari e in misura differente, anche le persone giuridiche (associazioni, fondazioni, società ed enti).

Ora analizziamo più da vicino l’apertura della successione ereditaria.

L’art. 456 cc che disciplina l’apertura della successione prescrive:

“La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.”

La norma disciplina l’apertura della successione ereditaria nella dimensione temporale e spaziale. Da questo momento e fino a termini precisi, si possono, o meglio si devono compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari al trasferimento del patrimonio.

La definizione del tempo della morte è di primaria importanza ed ha notevoli riflessi in merito alla determinazione:

  • della capacità di succedere;
  • del termine per accettare l’eredità;
  • del valore dell’asse ereditario per stabilire la quota disponibile.

Il momento della morte viene individuato nell’istante in cui avviene la cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo e la data è quella risultante dall’atto di morte iscritto nei registri, in mancanza può essere utilizzato qualunque mezzo per darne la prova.

L’individuazione del luogo invece è rilevante soprattutto per determinare il foro competente in caso insorga una controversia. Il luogo di apertura della successione coincide con l’ultimo domicilio del defunto.

Poniamo che Tizio deceduto durante un viaggio in Spagna, avesse avuto la residenza a Napoli, il domicilio Roma e una proprietà immobiliare a Milano; il luogo di apertura della successione è Roma! Ossia il luogo nel quale il de cuius aveva fissato il centro dei propri interessi.

Una volta aperta la successione bisogna accettarla!

All’apertura della successione i soggetti che per legge o per testamento hanno il diritto a succedere sono i chiamati all’eredità

Tra i chiamati all’eredità si distinguono i vocati e i delati.

Il vocato è colui che viene designato come successibile (dalla legge o dal testamento), ma non ha ancora maturato la facoltà di accettare o rinunziare all’eredità (l’erede sotto condizione sospensiva, i rappresentanti del nascituro, il legittimario preterito, i chiamati ulteriori).

I delati sono coloro che oltre ad essere vocati hanno di fatto il potere di accettare o rinunziare all’eredità e di compiere atti conservativi o di amministrazione temporanea.

Da quanto detto si evince che, l’apertura della successione ereditaria non comporta di per sé il trasferimento automatico dei rapporti giuridici. Per ottenere la concreta devoluzione è necessaria l’accettazione dei chiamati all’eredità o l’accettazione con beneficio d’inventario, a meno che non si tratti di legato, cioè di un’attribuzione a titolo particolare (es: la casa al mare a Tizio, l’imbarcazione a Mevio) che prevede la devoluzione automatica del bene legato e l’eventuale successiva facoltà di rinuncia.

Come si tutela l’eredità giacente dopo l’apertura della successione?

Dopo l’apertura della successione e prima dell’accettazione da parte dei chiamati il patrimonio ereditario non posseduto da alcuno viene definito eredità giacente.

Per tutelare l’eredità giacente l’ordinamento ha predisposto alcuni strumenti per garantire l’integrità del patrimonio dopo l’apertura della successione ereditaria e durante le fasi che precedono l’atto di accettazione.

Nello specifico, ogni erede ha la possibilità di promuove distintamente o congiuntamente le azioni e gli atti necessari per salvaguardare il patrimonio da possibili cattive condotte degli altri coeredi o di altri soggetti estranei alla successione:

  • azioni per tutelare il possesso in mancanza di disponibilità materiale dei beni in questione (cosiddette: azioni possessorie).
  • strumenti processuali per tutelare la conservazione del patrimonio ereditario quando c’è timore di perdere la garanzia del proprio credito o di un bene; ad esempio la richiesta del sequestro conservativo contro i debitori del de cuius (cosiddetti atti conservativi).
  • atti di vigilanza per sorvegliare la reale patrimonialità (es: ispezione dei registri e l’inventario dei beni).
  • Atti di amministrazione temporanea per gestire le fonti di reddito; (es: la locazione di un immobile a terzi).

Ogni erede, inoltre, può richiedere al Tribunale del luogo di apertura della successione, tramite un apposito decreto, l’autorizzazione a vendere quei beni che non si possono conservare perché sono troppo costosi da mantenere o perché causano grosse perdite al patrimonio ereditario.

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Ricapitolando

L’apertura della successione ereditaria rappresenta la fase iniziale della devoluzione. Tale fase non provoca il trasferimento automatico dell’eredità ai successibili. Per parlare di concreta devoluzione i chiamati all’eredità che hanno la capacità di succedere devono porre in essere (entro una certa data ed in un luogo determinato) gli atti necessari al trasferimento dell’eredità.

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